Personale non insegnante - impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere - rapporto di impiego - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15198 del 30/05/2024 (Rv. 671223-01)
Trattamento economico e di quiescenza - Svolgimento di mansioni superiori di Direttore dei servizi generali ed amministrativi - Art. 1, comma 45, l. n. 228 del 2012 - Natura di norma speciale - Indennità per lo svolgimento di mansioni superiori - Determinazione - Criteri - Assorbimento della posizione economica spettante per la qualifica di inquadramento - Esclusione.
In tema di personale della scuola pubblica, il trattamento economico spettante agli assistenti amministrativi per l'assegnazione delle superiori mansioni di Direttore dei servizi generali ed amministrativi è regolato dall'art. 1, comma 45, l. n. 228 del 2012 che, con una disposizione speciale e derogatoria del principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo, stabilisce i criteri di determinazione dell'indennità per lo svolgimento di tali mansioni, la quale dev'essere corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo già goduto dal dipendente, in cui va inclusa anche la posizione economica spettante per la qualifica di inquadramento che non può pertanto essere assorbita dall'indennità.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15198 del 30/05/2024 (Rv. 671223-01)