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Università - Medici specializzandi - Trattamento economico - Anni accademici dal 1992-1993 al 2005-2006 - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 20006 del 19/07/2024 (Rv. 671758-01)

Adeguamento triennale ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991 - Blocco temporaneo - Sussistenza - Fondamento.

L'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto né all'incremento annuale in relazione alla variazione del costo della vita né all'adeguamento triennale, previsti dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, in virtù del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall'art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992, come interpretato dall'art. 1, comma 33, della l. n. 549 del 1995; dall'art. 3, comma 36, della l. n. 537 del 1993; dall'art. 1, comma 66, della l. n. 662 del 1996; dall'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997; dall'art. 22 della l. n. 488 del 1999; dall'art. 36 della l. n. 289 del 2002.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 20006 del 19/07/2024 (Rv. 671758-01)