Messa in relazione delle parti e adeguatezza del nesso di causalità – Cass. n. 3165/2023
Mediazione - provvigione - Diritto alla provvigione - Presupposti - Messa in relazione delle parti e adeguatezza del nesso di causalità - Necessità - Sufficienza - Esclusione - Intervento di altro mediatore - Interruzione del nesso di causalità tra l'intervento del primo mediatore e la conclusione dell'affare - Esclusione - Verifica in sede di legittimità del nesso di causalità - Sussistenza.
Al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e senza che l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a recidere il nesso di causalità tra l'operato del primo mediatore e la conclusione dell'affare. L'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare è soggetta a verifica in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 3165 del 02/02/2023 (Rv. 666848 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1754, Cod_Civ_art_1755, Cod_Civ_art_1758