Mediazione - in genere (nozioni, caratteri, distinzioni) - Mediazione - Obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio - Applicabilità del principio di non contestazione - Esclusione - Ragioni - Assenza del requisito - Rilevabilità d'ufficio della relativa nullità - Conseguenze in appello - Esclusione dello "ius novorum".
Il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio è sottratto al principio di non contestazione, in quanto discendente da norma imperativa e al divieto di "ius novorum" in appello, essendo il contratto che ne sia sprovvisto affetto da nullità rilevabile d’ufficio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4019 del 09/02/2023 (Rv. 666857 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1755, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_2697
Corte
Cassazione
4019
2023