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Opere pubbliche (appalto di) - prezzo - contabilita' dei lavori - riserve - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 21734 del 27/10/2016 Bis

Apposizione della riserva da parte dell'appaltatore - Onere - Tempestivo esercizio - Modalità.

In tema di appalto di opere pubbliche, l'impossibilità di quantificare l'ammontare del danno cagionato dalla sospensione dei lavori non esonera l'appaltatore dall'iscrivere a verbale la riserva, poiché detto onere sorge sin dal momento in cui il danno sia presumibilmente configurabile, potendo la quantificazione operarsi nelle successive registrazioni. Pertanto, laddove la sospensione sia illegittima sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la riserva nello stesso verbale di sospensione, dovendo poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità al momento della sua sottoscrizione e ripetendo, quindi, la riserva nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato; nell'ipotesi in cui, invece, la sospensione dei lavori non presenti immediata rilevanza onerosa, o in quella in cui la sospensione, originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima, la riserva andrà apposta nel verbale di ripresa dei lavori o, in mancanza, nel registro di contabilità successivamente firmato, ovvero, in caso di ulteriore mancanza anche di quest'ultimo registro, essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione mediante apposito atto scritto.

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 21734 del 27/10/2016 Bis

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