Appalto a corpo – Immodificabilità del corrispettivo – Modifica dei disegni esecutivi con maggiori opere – Variazioni dell’oggetto del contratto – Superamento dell’alea normale – Conseguenze.
In tema di appalto di opere pubbliche a corpo, il prezzo non è immodificabile in assoluto, in specie quando dalle modifiche successive ai disegni esecutivi e alle specifiche tecniche fornite dalla stazione appaltante derivi un’evidente modifica all'oggetto del contratto, per la necessaria realizzazione di opere e lavori differenti rispetto a quelle individuate al momento della fissazione del prezzo, poiché in tal caso si determina l’effettivo superamento del rischio assunto con l’offerta a corpo, oltre l’alea normale, con diritto al compenso per gli ulteriori lavori svolti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22268 del 25/09/2017