Appaltatore - Conto finale - Mancata conferma delle riserve già iscritte nel registro di contabilità - Conseguenze - Presunzione di accettazione del conto - Natura relativa della stessa.
In tema di appalto di opere pubbliche, l’appaltatore che, benché abbia iscritto tempestiva riserva, non abbia reiterato le richieste che ad essa si riferiscano in sede di liquidazione del conto finale, così omettendo ogni contestazione, decade dalle relative domande, atteso che siffatta omissione è incompatibile con l’intenzione di persistere nella pretesa avanzata in precedenza, derivando dalla mancata conferma una presunzione relativa di accettazione del conto finale, superabile soltanto con la prova della positiva volontà dell’appaltatore di non accettarlo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15937 del 27/06/2017