Opere pubbliche (appalto di) - esecuzione del contratto - termini di esecuzione - di ultimazione - sospensione dei lavori - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15700 del 14/06/2018
Sospensione dei lavori ex art. 30, d.P.R. n. 1063 del 1962 - Fondamento – Opzione concessa all'appaltatore – Rimedi civilistici - Condizioni.
In tema di appalto di opere pubbliche, la sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione giustifica l'applicazione delle norme sull'inadempimento delle obbligazioni e sulla risoluzione del contratto quando dipenda da fatto imputabile alla stazione appaltante; nell'ipotesi in cui invece la sospensione sia "ab initio" legittima e si sia protratta altrettanto legittimamente, perché dipendente da ragioni oggettive, si applica la disciplina dell'art. 30, comma 2, d.P.R. n. 1063 del 1962, in base alla quale l'appaltatore, trascorso il periodo massimo di sospensione, variabile in proporzione alla durata complessiva dei lavori, ha solo la facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e, nel caso in cui l'Amministrazione si sia opposta, ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15700 del 14/06/2018