Diritto dell’amministrazione appaltante – Art. 11 r.d. n. 2440 del 1923 - Condizioni.
In tema di appalto di opere pubbliche, il diritto dell'amministrazione appaltante di apportare variazioni od aggiunte alle opere appaltate, in forza della regola generale dettata dall'art. 11 del r.d. n. 2440 del 1923, può essere esercitato sempre a condizione che rimanga rispettata la natura essenziale delle opere medesime e che le dette variazioni od aggiunte non importino una modifica sostanziale del progetto originario.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18002 del 09/07/2018