Opere pubbliche (appalto di) - prezzo - contabilità dei lavori – riserve - tempestività - onere - portata - fatti dannosi continuativi - tempestività della riserva - condizioni. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 28801 del 09/11/2018
>>> Nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso; in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il "quantum" può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 28801 del 09/11/2018