Opere pubbliche (appalto di) - prezzo - contabilità dei lavori - riserve opere pubbliche (appalto di) - contabilità dei lavori - riserve - materiale indisponibilità del registro - obbligo di esplicitare la riserva nei termini di legge - tempestiva comunicazione all'amministrazione con atto scritto - necessità - finalità informativa - modalità – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30102 del 21/11/2018
In tema di appalti di opere pubbliche, la materiale indisponibilità del registro di contabilità non esonera l'appaltatore, che abbia formulato una riserva generica, dall'obbligo di esplicitarla nel termine di legge mediante tempestiva comunicazione all'Amministrazione con apposito atto scritto; deve ritenersi al riguardo sufficiente l'allegazione di fogli dattiloscritti al registro formato in via telematica.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30102 del 21/11/2018