formazione del contratto - stipulazione del contratto in genere - appalto-concorso
Opere pubbliche (appalto di) - formazione del contratto - stipulazione del contratto - in genere - appalto-concorso – regime anteriore all’entrata in vigore della l. n. 109 del 1994 – caratteristiche essenziali – distinzione dalla licitazione privata – discrezionalità dell’amministrazione nella valutazione dei progetti – limite - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29914 del 20/11/2018
L'appalto-concorso, come disciplinato prima che la l. n. 109 del 1994 ne ridimensionasse l'area di applicazione, prevedeva, come la licitazione privata, che le ditte invitate alla gara dovessero presentare il progetto dell'opera, in base ad un piano di massima, ed indicare le condizioni ed i prezzi in base ai quali erano disposte ad eseguirla, ma, a differenza della licitazione privata, nell'appalto concorso risultava consentito all'amministrazione appaltatrice, ed alla commissione aggiudicatrice, un'ampia e insindacabile discrezionalità nella valutazione dei progetti presentati e nella scelta di soluzioni tecniche alternative indicate dalle ditte offerenti, salvo che non si ponessero in contrasto con i criteri fondamentali fissati nel bando di gara.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29914 del 20/11/2018