Appalto di opere pubbliche regolato dal d.P.R. n. 1063 del 1962 - Tardiva approvazione del contratto da parte dell'Amministrazione - Facoltà dell'appaltatore di svincolarsi dal contratto - Mancato esercizio - Diritto al risarcimento del danno da ritardo - Esclusione.
In tema di appalto di opere pubbliche regolato dal d.P.R. n. 1063 del 1962, il ritardo nell'approvazione del contratto da parte dell'Amministrazione consente all'appaltatore di svincolarsi dal medesimo ottenendo il rimborso delle spese sostenute, ex art_ 4, comma 4, del d.P.R. cit., ma tale istituto non trova applicazione nel caso in cui l'appaltatore, senza avvalersi di tale facoltà, dopo ave dato esecuzione al contratto chieda il risarcimento dei danni conseguenti al ridetto ritardo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5141 del 26/02/2020 (Rv. 657049 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218
APPALTO DI OPERE PUBBLICHE
ESECUZIONE DEL CONTRATTO
CONSEGNA DEI LAVORI