Opere pubbliche (appalto di) - (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 7554 del 27/03/2020 (Rv. 657423 - 01)
L. n. 109 del 1994 - Regolamento attuativo - Disciplina transitoria - Principio del "tempus regit actum" - Ambito applicativo - Riserve - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di appalti pubblici, l'art. 232 del d.P.R. n. 554 del 1999 ha previsto per i contratti in corso al momento della sua entrata in vigore una disciplina transitoria che, al comma 2, assoggetta al regime del "tempus regit actum" le norme relative al contenuto delle obbligazioni derivanti dal contratto ed anche alle loro modalità di esecuzione, da individuarsi in base alla classificazione prescelta dal regolamento stesso. Tale disposizione non riguarda tuttavia le riserve riconducibili ad un procedimento amministrativo di contabilità dei lavori, le quali sono regolate dal successivo comma 4, in base al quale le nuove norme si applicano alle situazioni non ancora esaurite sotto la disciplina previgente, determinando così l'assoggettamento alle disposizioni del menzionato d.P.R. di tutte le riserve iscritte in epoca successiva alla sua entrata in vigore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente applicato le disposizioni del d.P.R. n. 554 del 1999, sebbene il contratto di appalto fosse stato stipulato prima della sua entrata in vigore, tenuto conto che le riserve relative ai lavori eseguiti erano state invece iscritte dopo tale data).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 7554 del 27/03/2020 (Rv. 657423 - 01)