Appalto (contratto di) - corrispettivo - pagamento - Pagamento parziale - Accettazione da parte del creditore - Effetti - Estinzione del debito - Esclusione - Successiva domanda di risoluzione per inadempimento - Ammissibilità - Condizioni.
L'accettazione da parte del creditore dell'adempimento parziale - che a norma dell'art. 1181 c.c. egli avrebbe potuto rifiutare - non estingue il debito, ma può ridurlo, non precludendo conseguentemente al creditore stesso di azionare la risoluzione del contratto, nè al giudice di dichiararla, ove la parte residuale del credito rimasta scoperta sia tale da comportare ugualmente la gravità dell'inadempimento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022 (Rv. 663641 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1181, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_1665
Corte
Cassazione
2223
2022