Responsabilità solidale del committente – Cass. n. 2169/2022
Appalto (contratto di) - ausiliari dell'appaltatore - diritti verso il committente - Responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Mancata conoscenza o conoscibilità dei rapporti di lavoro con il committente - Esonero - Esclusione - Violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento - Conseguenze.
In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. 276 del 2003, va esclusa la configurabilità di un esonero in funzione della possibilità di conoscenza o meno, da parte del committente, dell'esistenza dei rapporti di lavoro dei quali è chiamato a rispondere, e ciò in ragione della "ratio" della disposizione, volta ad evitare che la dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione delle prestazioni vada a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto; tuttavia, la violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento da parte dell'appaltatore (che, nella specie, aveva simulato l'esistenza di un rapporto diverso da quello subordinato, attribuendo al dipendente la qualità di socio), ne può determinare la responsabilità risarcitoria a vantaggio del committente.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 2169 del 25/01/2022 (Rv. 663670 - 01)