Principio di scissione degli effetti della notifica – Cass. n. 34648/2022
Appalto (contratto di) - rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - decadenza dalla garanzia - prescrizione del diritto del committente - Denuncia - Termine decadenziale ex art. 1669 c.c. - "Dies ad quem" - Principio di scissione degli effetti della notifica - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di appalto, la denuncia dei vizi cui all'art. 1669 c.c. non ha natura processuale e pertanto può essere effettuata anche mediante un atto stragiudiziale. Ciò comporta che l’atto interruttivo della prescrizione ad essa relativo si perfeziona in forza dell'avvenuta conoscenza da parte del destinatario, senza che al riguardo possa trovare applicazione il principio di scissione degli effetti della notifica. (Nella specie, la S.C. nel rigettare il ricorso, ha ritenuto prescritta l'azione per essere spirato il termine annuale di cui all'art. 1669 c.c. all'atto della ricezione del ricorso, non rilevando all'uopo che il procedimento notificatorio fosse iniziato entro l'anno).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 34648 del 24/11/2022 (Rv. 666317 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1669, Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Civ_art_1334