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Requisiti tecnici di carattere oggettivo e soggettivo – Cass. n. 35338/2022

Opere pubbliche (appalto di) - esecuzione del contratto - Associazione temporanea di imprese - Art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006 - Raggruppamento orizzontale e verticale - Distinzioni - Raggruppamento misto - Caratteristiche - Disciplina - Requisiti tecnici di carattere oggettivo e soggettivo - Certificazioni di qualità.

 

In tema di associazione temporanea di imprese, l'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006 distingue il raggruppamento orizzontale, che ricorre allorquando tutte le imprese riunite eseguono la medesima prestazione per i servizi e le forniture e realizzano i lavori della stessa categoria di qualificazione, dal raggruppamento verticale, configurabile quando, per i servizi e le forniture, la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti le prestazioni secondarie, mentre per i lavori, la mandataria realizza i lavori della categoria prevalente, e le mandanti quelli delle categorie scorporabili; è inoltre consentito il raggruppamento cd. misto, che è un raggruppamento verticale in cui l'esecuzione delle singole categorie (per i lavori) o delle singole prestazioni (per i servizi e le forniture) viene assunta da sub-associazioni di tipo orizzontale, sicché, in caso di partecipazione alla gara indetta per l'aggiudicazione di appalto di servizi, si applicano sia le regole dei raggruppamenti verticali quanto di quelli orizzontali, a seconda della componente che ne venga in rilievo, dovendosi distinguere i requisiti tecnici di carattere oggettivo dai requisiti di carattere soggettivo, tra i quali sono ricomprese le certificazioni di qualità che devono essere possedute singolarmente da ciascuna associata, a meno che esse non siano riferite unicamente ad una parte delle prestazioni eseguibili da alcune soltanto delle imprese associate.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 35338 del 30/11/2022 (Rv. 666412 - 01)

 

Corte

Cassazione

35338

2022