Applicabilità dei principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni – Cass. n. 7041/2023
Appalto (contratto di) - garanzia - per le difformità e vizi dell'opera - in genere - Responsabilità per inadempimento dell'appaltatore - Applicabilità dei principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni - Sussistenza - Condizioni - Eccezione di inadempimento da parte del committente - Ammissibilità - Mancata proposizione della domanda di garanzia - Irrilevanza - Proposizione di domanda riconvenzionale - Necessità - Esclusione.
In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimpleti non est adimplendum" al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7041 del 09/03/2023 (Rv. 667011 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_1667, Cod_Civ_art_1668, Cod_Civ_art_1669