Opere già ultimate dalla Cassa per il Mezzogiorno al tempo della sua soppressione e trasferite ai soggetti destinatari - Legittimazione passiva in capo al Ministero dei LL.PP. - Rilevanza dell'art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 96 del 1993.
Con riferimento alle opere già ultimate dalla Cassa per il mezzogiorno al tempo della sua soppressione e trasferite ai soggetti destinatari, l'obbligo del pagamento degli importi, non corrisposti all'appaltatore o al concessionario per le opere completate oppure dovuti per la risoluzione delle controversie insorte nell'esecuzione del contratto verso l'appaltatore, è a carico del Ministero dei LL.PP., legittimato passivo in virtù di un accollo ex lege previsto dall'art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 96 del 1993.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3721 del 09/02/2024 (Rv. 670305-01)