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Opere pubbliche (modi di realizzazione) - sistemi di esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3897 del 12/02/2024 (Rv. 670098-01)

Concessione - esecuzione forzata - mobiliare - presso il debitore - beni impignorabili o relativamente impignorabili - beni ed entrate pubbliche - Concessione di costruzione e gestione di un’opera pubblica - Diritto di superficie in favore del concessionario - Concessione di ipoteca volontaria - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Eccezione - Condizioni e limiti.

Ove al concessionario della costruzione e gestione di un'opera pubblica sia stato attribuito il diritto di superficie sulla stessa, deve escludersi che su quest'ultimo possa essere costituita un'ipoteca volontaria in favore di terzi, in quanto tale atto, facendo venir meno il legame funzionale indissolubile tra atto di concessione e convenzione accessoria per la gestione dell'opera, sottrarrebbe quest'ultima alla sua destinazione pubblica; l'ente pubblico concedente può, tuttavia, in deroga al divieto generale, consentire espressamente l'iscrizione ipotecaria, previa valutazione dell'inesistenza in concreto di un pregiudizio per l'interesse pubblico, sulla base di una manifestazione di volontà contenuta nell'atto di concessione o nella convenzione accessoria, ovvero anche in un successivo provvedimento.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3897 del 12/02/2024 (Rv. 670098-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0828, Cod_Civ_art_0826, Cod_Civ_art_2821, Cod_Civ_art_2816, Cod_Civ_art_2878, Cod_Civ_art_0952, Cod_Civ_art_0954