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Contenuto - Appalto integrato - Studi e indagini preliminari - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11904 del 03/05/2024 (Rv. 671450-03)

Progettazione definitiva - Inclusione - Obbligo a carico dell'ente committente - Trasferibilità all'appaltatore - Esclusione - Ragioni - Fattispecie in tema di sorpresa archeologica.

In tema di opere pubbliche, nell'appalto integrato, che si caratterizza per la ripartizione tra l'ente e l'appaltatore dei compiti relativi alla progettazione dell'opera, l'effettuazione di studi ed indagini preliminari, inserendosi nella fase della progettazione definitiva, grava sull'ente committente non ai sensi dell'art. 1206 c.c., quale dovere di cooperare in buona fede nell'esecuzione del contratto, bensì quale preciso obbligo previsto dall'art. 16, comma 4, della l. n. 109 del 1994, non trasferibile all'appaltatore, che, ai sensi del successivo comma 5, deve provvedere esclusivamente a studi ed indagini di dettaglio o di verifica, necessari per la specifica individuazione dei lavori da realizzare e per la determinazione dei costi. (Principio applicato in un appalto integrato, in cui le carenze del progetto esecutivo, determinanti il ritardo nei lavori, erano state addebitate all'ente committente, venuto meno all'obbligo specifico di compiere le indagini per accertare la presenza di reperti archeologici, indipendentemente dagli studi di dettaglio successivamente spettanti all'appaltatore nella fase della progettazione esecutiva).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11904 del 03/05/2024 (Rv. 671450-03)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1659, Cod_Civ_art_1660, Cod_Civ_art_1661, Cod_Civ_art_1662