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Prezzo - revisione - Appalto pubblico - Compensazione dei prezzi ex art. 133, comma 6 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14522 del 24/05/2024 (Rv. 671465-02)

Criteri di calcolo - Maggiori costi effettivamente sostenuti - Rilevanza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di appalto pubblico, la compensazione dei prezzi, prevista dall'art. 133, comma 6 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, va calcolata non sulla base di una comparazione astratta, bensì sulla scorta dei maggiori costi effettivamente sopportati dall'appaltatore, attesa la chiara finalità della norma di ristorare il predetto dell'aumento, superiore al 10%, del prezzo dei materiali da costruzione, verificatosi per circostanze eccezionali, e non per riconoscere allo stesso un'ingiusta locupletatio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui, pur in presenza di una variazione dei prezzi dei materiali superiore al 10% rispetto a quelli rilevati annualmente dal ministero delle infrastrutture, l'appaltatore non poteva limitarsi a presentare domanda di revisione alla direzione dei lavori, dovendo dar prova dei maggiori costi sostenuti).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14522 del 24/05/2024 (Rv. 671465-02)