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Prezzo - contabilita' dei lavori – riserve - appalto pubblico - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14522 del 24/05/2024 (Rv. 671465-01)

Riserve dell'appaltatore per fatti dannosi continuativi - Tempestiva iscrizione - Art. 31 del d.m. n. 145 del 2000 - Onere a carico dell'appaltatore - Contenuto - Fattispecie.

In tema di appalto pubblico, le riserve dell'appaltatore derivanti da fatti dannosi continuativi devono essere iscritte nella contabilità, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.m. n. 145 del 2000 (applicabile ratione temporis), contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza dell'evento lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il quantum può essere indicato successivamente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva la riserva per l'aumento di volume del materiale di risulta, iscritta nel registro di contabilità anziché nel verbale di consegna dei lavori, attesa la immediata percepibilità del lamentato evento lesivo, essendo evidente che la frantumazione mediante esplosivo avrebbe determinato la formazione di spazi vuoti tra le parti frantumate).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14522 del 24/05/2024 (Rv. 671465-01)