Società di progetto - Art. 37-quinquies, comma 1- ter, l. n. 109 del 1994 - Carattere innovativo e non di interpretazione autentica - Entrata in vigore successiva al bando di gara - Conseguenze.
In tema di appalti pubblici, l'art. 37-quinquies, comma 1-ter, della legge n. 109 del 1994, laddove stabilisce che l'aggiudicatario ha la facoltà di costituire una società di progetto che subentra nel rapporto di concessione, non ha natura interpretativa, sicché non si applica ai bandi di gara pubblicati anteriormente alla sua entrata in vigore.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24086 del 09/09/2024 (Rv. 672359-02)