ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - provvedimento di espulsione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 437 del 10/01/2014
Inottemperanza ad un ordine di allontanamento adottato ai sensi dell'art. 14, comma 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel regime anteriore alla trasposizione della direttiva 2008/115/CE - Automatismo - Esclusione - Fondamento - Conseguenza - Termine per la partenza volontaria - Diniego - Illegittimità. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 437 del 10/01/2014
Le misure espulsive degli stranieri, alla luce del nuovo sistema normativo contenuto negli artt. 13 e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come integrato dal recepimento della Direttiva 115/2008/CE in forza del d.l. 26 giugno 2011, n. 89, convertito dalla legge 2 agosto 2011, n. 129, non possono essere la conseguenza automatica dell'inottemperanza ad un pregresso ordine di allontanamento disposto sotto il previgente regime giuridico dell'art. 14, comma 5 bis e ter, trattandosi di disposizione dichiarata in contrasto con i principi contenuti nella citata Direttiva 115/2008/CE (sentenza della Corte di Giustizia C-61/11) e dovendosi tener conto che la decisione di rimpatrio si compone non solo dal riscontro dei requisiti oggettivi previsti dalla legge, ma anche dall'accertamento delle condizioni soggettive per poter procedere al rimpatrio mediante concessione di un termine per la partenza volontaria. Ne consegue che, in tale evenienza, il rifiuto di concedere un termine per la partenza volontaria - contenuto nel provvedimento espulsivo - è illegittimo poichè il parametro fondato sull'inottemperanza al pregresso ordine di accompagnamento non costituisce, in mancanza del presupposto della valutazione individuale, un criterio validamente applicabile e non integra una condotta sintomatica della volontà di sottrarsi all'esecuzione della decisione di rimpatrio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 437 del 10/01/2014