ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1809 del 28/01/2014
Espulsione dello straniero - Diniego di concessione di partenza volontaria e mancata adozione di misure di controllo - Contraddittorietà dei provvedimenti - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1809 del 28/01/2014
In tema di espulsione dello straniero, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 2 agosto 2011, n. 129, mentre spetta al prefetto, valutato il singolo caso, stabilire se sussistono le condizioni per concedere, con il provvedimento di espulsione, il termine per la partenza volontaria rientra nella competenza del questore indicare, in tale evenienza, le condizioni per la permanenza "medio tempore" dello straniero nel territorio nazionale, ovvero, qualora venga disposta l'espulsione immediata, decidere se provvedere all'accompagnamento coattivo immediato, al trattenimento presso il C.I.E. o all'intimazione ex art. 14, comma 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998. Ne consegue che non vi è contraddittorietà di provvedimenti tra il diniego di concessione di partenza volontaria e la mancata adozione di misure di controllo, che restano applicabili, alternativamente o cumulativamente, dal questore solo nell'ipotesi in cui sia stata accolta dal prefetto la richiesta di rimpatrio volontario. .
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1809 del 28/01/2014