ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2539 del 08/02/2005
Permesso di soggiorno per motivi familiari - Presupposti - Matrimonio con un cittadino - Sufficienza - Esclusione - Convivenza - Necessità - Prova - Onere a carico dello straniero. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2539 del 08/02/2005
Il matrimonio contratto con un italiano non attribuisce senz'altro allo straniero il diritto di ottenere il permesso di soggiorno, ma è necessario l'ulteriore presupposto della convivenza con il coniuge, e ciò anche ai sensi dell'originaria formulazione dell'art. 30 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (antecedente, cioè, all'introduzione, con l'art. 29 legge 30 luglio 2002, n. 198, del comma primo bis, che impone la revoca del permesso ove si accerti che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza), come si ricava dal sistema e dall'esigenza di evitare matrimoni solo formali, strumentali ad ottenere il permesso di soggiorno, nonché dal fatto che l'art. 28, lett. b), d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento di attuazione del T.U. approvato con il D.Lgs. cit.) prevede che il permesso di soggiorno in favore degli stranieri dei quali è vietata l'espulsione a causa del matrimonio con cittadino italiano possa essere rilasciato purché sussistano i requisiti di cui all'art. 19, lett. c), D.Lgs. cit., e quindi solo in quanto lo straniero conviva con il coniuge. L'onere della prova del presupposto della convivenza - la quale, nel sistema del T.U., non è presumibile in base all'esistenza del mero matrimonio, né è rilevabile dalle mere risultanze anagrafiche - grava sullo straniero.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2539 del 08/02/2005