Decreto di espulsione - Richiesta di protezione internazionale - Trattenimento presso il CIE - Condizioni - Mancanza di radicamento sul territorio e di mezzi di sostentamento - Sufficienza - Esclusione.
Lo straniero che, a seguito di decreto di espulsione, abbia fatto richiesta della protezione internazionale può essere trattenuto presso un Centro di identificazione ed espulsione, in attesa della sua audizione, al fine di scongiurare il pericolo di fuga di cui all'art. 6, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 142 del 2015, ovvero il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui alla lett. c) della medesima disposizione, con valutazione da effettuarsi caso per caso in base al riscontro delle circostanze specificamente indicate dalle citate norme, non rilevando, invece, a tal fine, l'assenza di radicamento sul territorio e l'indisponibilità di mezzi economici.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21423 del 24/10/2016