Esecuzione dell'ordine di espulsione - Misure alternative al trattenimento - Possesso del passaporto - Necessità - Permesso di soggiorno scaduto - Equipollenza - Esclusione.
In tema di immigrazione, l'adozione delle misure alternative al trattenimento ex art. 14, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 richiede necessariamente che lo straniero possieda il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, tale non potendo essere considerato il permesso di soggiorno previamente rilasciato a seguito di richiesta di asilo (nella specie, scaduto in conseguenza dell'esito negativo della relativa procedura), perché privo dell'accertamento dell'identità e della nazionalità del titolare.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20108 del 07/10/2016