Decreto di espulsione - Nullità per omessa traduzione - Condizioni - Prova anche presuntiva della conoscenza della lingua italiana - Ammissibilità - Attestazione di conoscenza della lingua italiana contenuta nella relata di notificazione - Sufficienza - Ragioni
L'omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall’interessato o in quella cd. veicolare, ai sensi dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, comporta la nullità del provvedimento espulsivo, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana e che di tale circostanza venga fornita prova, anche presuntiva. Ne consegue che l’attestazione, contenuta nella relata di notificazione del decreto, della dichiarazione dello straniero di conoscere la lingua italiana costituisce prova della relativa circostanza, atteso il carattere fidefacente della relata quanto all’effettività della dichiarazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18123 del 21/07/2017