Straniero - Trattenimento presso centro CIE - Richiesta di riesame - Ammissibilità - Procedimento camerale - Competenza del giudice di pace- Fondamento.
In tema di immigrazione, in applicazione del disposto di cui all'art. 15 della Direttiva n. 115/2008/CE del Parlamento Europeo e della sentenza della CGUE del 28 aprile 2011, in causa C-61/11, è sempre consentita la domanda di riesame del provvedimento di trattenimento presso centro CIE da introdurre, in mancanza di apposita disciplina normativa al riguardo, con lo strumento del procedimento camerale ex art. 737 c.p.c., sicché per il principio della concentrazione delle tutele la competenza deve essere riferita al giudice della convalida e delle proroghe da identificarsi nel giudice di pace.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22932 del 29/09/2017