Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018
Immigrazione – Art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 – Protezione sussidiaria – Presupposti – Conflitto armato – Violenza indiscriminata – Minaccia alla vita o alla persona dello straniero – Necessità – Indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di giustizia europea – Fattispecie.
Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma dell'art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia. (Nella specie la S.C. ha ritenuto esente da vizi la motivazione con la quale la corte d'appello aveva escluso la ricorrenza del presupposto per il riconocimento della protezione sussidiaria, nel caso di un cittadino del Bangladesh, a causa della mancata indicazione di elementi idonei a compiere una valutazione individualizzante del rischio nel caso di rimpatrio, nonché della politica di democratizzazione intrapresa, sin dal 1971, dal Paese asiatico, nel quale le dispute sui diritti civili e la presenza di terroristi non avevano raggiunto livelli significativi).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018