Misure alternative al trattenimento
Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia – stranieri - misure alternative al trattenimento - convalida - verifica dei presupposti - esistenza di un decreto di espulsione dotato di efficacia esecutiva - necessità - sussistenza di sole esigenze di pubblica sicurezza - conseguenze - illegittimità del provvedimento del questore - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27692 del 30/10/2018
>>> In sede di convalida delle misure di cui all'art. 14, comma 1 bis, del d. lgs. n. 286 del 1998, strumentali, al pari della misura del trattenimento, all'allontanamento ed al rimpatrio coattivo del cittadino straniero, il giudice deve verificare che il provvedimento espulsivo che ne costituisce il presupposto sia dotato di efficacia esecutiva, dovendo, in mancanza, dichiararne l'illegittimità, senza che possa attribuirsi alcun rilievo alla mera sussistenza di esigenze di pubblica sicurezza, atteso che per la tutela di tali esigenze l'ordinamento ha predisposto le misure di prevenzione, che, pur potendo avere un contenuto analogo alle misure alternative al trattenimento ed essendo astrattamente compatibili con l'espulsione amministrativa, possono tuttavia essere disposte esclusivamente dal giudice penale, all'esito dell'apposito procedimento ed in presenza degli specifici requisiti di cui all'art. 1 del d. lgs. n. 159 del 2011. (In applicazione del predetto principio, la S.C., in riforma della decisione di merito, ha dichiarato la nullità del provvedimento del Questore che - a fronte dell'intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di espulsione richiesta all'Italia dalla Corte Edu quale misura provvisoria ex art. 39 del regolamento, in virtù del principio del "non refoulement" - aveva revocato la misura del trattenimento disposta in esecuzione dell'espulsione, ma, ritenendo sussistenti esigenze primarie di pubblica sicurezza, aveva disposto l'applicazione delle misure alternative).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27692 del 30/10/2018