Convalida delle misure alternative al trattenimento
Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia – stranieri - convalida delle misure alternative al trattenimento ex art. 14, comma 1 bis, d. lgs. n. 286 del 1998 - ricorso per cassazione - legittimazione passiva del ministero dell’interno - sussistenza - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27692 del 30/10/2018
>>> Nel giudizio di cassazione avente ad oggetto il ricorso avverso la convalida del provvedimento del Questore di applicazione delle misure alternative al trattenimento, il contraddittorio con l'Amministrazione è correttamente instaurato mediante la notifica del ricorso al Ministero dell'interno presso l'Avvocatura generale dello Stato, poiché la legittimazione degli organi periferici del predetto Ministero a stare in giudizio per mezzo di propri funzionari costituisce una mera facoltà dell'Amministrazione che, tuttavia, non esclude, da un lato, la partecipazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato nelle fasi di merito e, dall'altro, che nel giudizio di legittimità possa essere evocato in giudizio direttamente il Ministero dell'Interno, essendo imposto "ex lege" in tale fase processuale soltanto che la notificazione del ricorso venga effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27692 del 30/10/2018