Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia – stranieri - stranieri - proroga del trattenimento presso il centro di permanenza per il rimpatrio - condizione - pericolosità sociale - accertamento in concreto - necessità - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27739 del 31/10/2018
>>> La proroga del trattenimento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 142 del 2015, presuppone l'accertamento in concreto della pericolosità dello straniero. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'insussistenza di tale presupposto fosse desumibile dal fatto che il giudice penale, nel condannare lo straniero per i reati in ragione dei quali era stata richiesta la proroga presso il C.P.R., avesse concesso al condannato la sospensione condizionale della pena, postulando tale beneficio un accertamento in concreto della assenza di pericolosità sociale del reo).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27739 del 31/10/2018