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Polizia di sicurezza - limitazioni di polizia – Cass. n. 29996/2020

Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Art. 31, comma 3 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Rinnovo - Ammissibilità – Condizioni - Proroga - Esclusione - Fondamento.

L'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, che prevede che il tribunale per i minorenni possa, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trovi sul territorio italiano, autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare per un periodo di tempo determinato, non esclude la possibilità di un rinnovo dell'autorizzazione, tenuto conto del prioritario interesse del minore e sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla norma e sia compiuto in termini favorevoli un nuovo giudizio prognostico all'attualità; è invece incompatibile con la disciplina in esame la proroga dell'autorizzazione, da intendersi come mero differimento del termine di scadenza dell'autorizzazione già riconosciuta, meccanismo che risulterebbe del tutto sganciato dalla ricorrenza dei presupposti sopra indicati.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29996 del 31/12/2020

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2020