Polizia di sicurezza - trattenimento dello straniero – Cass. n. 2457/2021
Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Trattenimento del richiedente protezione internazionale - Proroga - Valutazione della tempestività della richiesta - Mancata impugnazione della convalida o della proroga - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
La tempestività della richiesta di proroga del trattenimento dello straniero, a suo tempo convalidato in attesa dell'esame della sua domanda di protezione internazionale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 5, del d. lgs. n. 142 del 2015 e 14, comma 5 del d. lgs. n.286 del 1998, deve essere valutata, a prescindere dalla scadenza del periodo di trattenimento inizialmente convalidato o prorogato, tenendo conto della durata massima per essi consentita dalla legge. Tale verifica non è preclusa dalla mancata impugnazione della convalida o della proroga, o dal rigetto dell'eventuale impugnazione, poichè, in virtù dell'art. 15 della Direttiva n. 2008/115/CE, norma self-executing, direttamente applicabile nell'ordinamento interno, deve sempre essere assicurato il diritto al riesame del provvedimento di trattenimento o della sua proroga.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2457 del 03/02/2021 (Rv. 660373 - 01)