Polizia di sicurezza – trattenimento dello straniero – Cass. n. 2458/2021
Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia – stranieri - Trattenimento dello straniero - Presentazione elusiva della domanda di protezione internazionale - Durata massima - Fondamento.
Il trattenimento dello straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale allo scopo di eludere o ritardare l'esecuzione del provvedimento di espulsione è consentito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 6 del d. lgs. n. 214 del 2015 e 28 bis del d. lgs. n. 25 del 2008, nel testo introdotto dall'art. 25,comma 1 lett. v), del d. lgs. n. 142 del 2015, applicabile "ratione temporis", per un periodo massimo corrispondente al termine entro il quale la domanda di protezione internazionale dev'essere esaminata. Detto termine coincide, di norma, con quello di 14 giorni dalla presentazione della domanda, previsto dal secondo comma dell'art. 28 bis, a meno che non sussistano ulteriori motivi di trattenimento, ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. n. 286 del 1998 - come previsto dall'art. 6, comma 6, del d. lgs. n. 214 del 2015 - ovvero ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 28 bis, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008, che a sua volta rinvia all'art. 27, commi 3 e 3 bis, del medesimo decreto legislativo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2458 del 03/02/2021 (Rv. 660383 - 01)