Visto di ingresso per ricongiungimento familiare – Cass. n. 10977/2023
Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Visto di ingresso per ricongiungimento familiare - Rifiuto - Esistenza di segnalazione ai fini della non ammissione nello spazio Schengen - Sufficienza - Esclusione - Verifica relativa all'esistenza di minaccia effettiva, attuale e grave per la collettività - Rispetto oneri di procedura e valutazione - Necessità.
Il visto per ricongiungimento familiare ad un cittadino extracomunitario, coniuge di un cittadino italiano, non può essere rifiutato per il solo fatto che sul suo conto sussista una segnalazione ai fini della non ammissione entro lo spazio Schengen, dovendosi infatti verificare se la presenza di tale persona dia luogo ad una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della collettività e se sia stata rispettata la procedura prescritta, con particolare riguardo alla considerazione degli interessi dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione Schengen e che deve essere previamente consultato ex art. 25, par. 1, comma primo, della c d. "CAAS" (Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10977 del 26/04/2023 (Rv. 667621 - 01)