Ordine e sicurezza pubblica – Polizia di sicurezza – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18409 del 28/06/2023 (Rv. 668302 - 01)
Limitazioni di polizia – stranieri - Trattenimento dello straniero - Misure alternative - Art. 14, comma 1-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 - Interpretazione alla luce della direttiva 2008/115/CE - Necessario scrutinio da parte del giudice di merito - Principio di proporzionalità - Applicabilità - Fattispecie.
In tema di convalida del trattenimento di un cittadino extracomunitario, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, così come interpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, il giudice del merito è tenuto ad esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione del giudice di pace che, nel convalidare il trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di permanenza per il rimpatrio, non aveva tenuto conto del fatto che quest'ultimo aveva dichiarato, senza alcuna contestazione, di disporre di un passaporto in corso di validità, requisito necessario per l'adozione di misure alternative al trattenimento).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18409 del 28/06/2023 (Rv. 668302 - 01)