Opposizione a decreto di espulsione - Divieto di espulsione ex art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998 - Esigenze sopravvenute "sur place" - Conflitto bellico in Ucraina - Rilevanza.
Il divieto di espulsione o respingimento dello straniero, di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto ad elevato rischio personale, senza che rilevi la mancata presentazione della domanda di protezione internazionale; la situazione impediente non deve necessariamente sussistere prima della pronuncia del decreto di espulsione, ma può avere carattere sopravvenuto (c.d. "sur place"), come nel caso del conflitto bellico riguardante l'Ucraina, che il giudice di pace ha il dovere di prendere in considerazione a tutela dello straniero proveniente dallo stato teatro di detto conflitto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4041 del 14/02/2024 (Rv. 670264-01)