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Polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - pubblici esercizi, alberghi e locande - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 9597 del 10/04/2024 (Rv. 670879-01)

Cittadino extracomunitario giunto in condizioni di clandestinità nel territorio nazionale - Istanza di protezione internazionale – Proposta a mezzo pec - Ammissibilità - Divieto di respingimento - Fondamento - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, sussiste il diritto del cittadino extracomunitario, giunto in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale e come tale suscettibile di espulsione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 286 del 1998, di presentare istanza di protezione internazionale e di rimanere nello Stato fino alla definizione della relativa procedura; infatti, quantunque l'istanza sia inoltrata a mezzo PEC, cui non segua la presentazione di una formale domanda, l'Amministrazione ha il dovere di riceverla (inoltrandola al Questore per l'assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi da alcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell'interessato innanzi alle Commissioni designate. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che aveva ritenuto, nonostante l'inoltro via PEC della domanda di protezione internazionale, che la stessa dovesse essere necessariamente formalizzata mediante sottoscrizione della relativa modulistica, davanti ai competenti organi di Polizia).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 9597 del 10/04/2024 (Rv. 670879-01)