Trattenimento - Misure alternative disposte dal questore - Termine per la convalida - Natura perentoria.
Il termine di quarantotto ore, previsto per la comunicazione al giudice di pace e la successiva convalida, del provvedimento con cui il questore ha disposto misure alternative rispetto al trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza per i rimpatri, ha natura perentoria, con la conseguenza che una convalida disposta successivamente deve essere cassata senza rinvio, essendo già decorso il termine entro il quale la stessa poteva essere emanata.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24573 del 13/09/2024 (Rv. 672364-01)