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Polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1483 del 21/01/2025 (Rv. 673594-01)

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Espulsione del cittadino straniero - Trattenimento presso il CPR - Convalida o proroga - Onere della prova - Riparto - Valutazione del giudice - Contenuto.

In tema di procedimento per la convalida o la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), l'autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino di un Paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa, e rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato; al fine di detto controllo è onere dell'amministrazione fornire elementi idonei a dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre spetta all'interessato documentare le proprie deduzioni inerenti all'illegittimità della misura applicata e/o dei provvedimenti presupposti, pur se il giudice, a fronte di opposizioni circostanziate, ha comunque un obbligo di approfondimento istruttorio, anche officioso o relativo ad elementi non specificamente a lui devoluti come tema d'indagine, ma desumibili dal fascicolo, compatibilmente con i tempi ristretti della procedura.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1483 del 21/01/2025 (Rv. 673594-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697