Patrocinio statale - condizioni – Cass. n. 30418/2019
Distrazione delle spese - Dichiarazione del difensore - Patrocinio a spese dello Stato - Rinuncia implicita - Esclusione - Fondamento.
La richiesta di distrazione delle spese non comporta la rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato, quale provvidenza posta a garanzia dell'effettività del diritto di difesa di cui all'art 24 Cost., dovendo la rinuncia provenire, in modo certo ed univoco, dal titolare del beneficio e non dal suo difensore, che è privo di qualsiasi potere dispositivo in proposito, tanto che la predetta ammissione è insensibile all'eventuale revoca o rinuncia al mandato e, comunque, non ha ad oggetto solo i compensi al difensore, ma anche altre provvidenze (spese per gli ausiliari del giudice, prenotazione a debito del contributo unificato), considerato, peraltro, che l'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede specifiche ipotesi di revoca del beneficio, diverse dalla richiesta ex art. 93 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 30418 del 21/11/2019 (Rv. 655869 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093
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