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Patrocinio statale - ammissione - effetti - liquidazione da parte del giudice - Cass. n. 31820/2019

Difesa d'ufficio assunta in un procedimento penale - Notifica di decreto ingiuntivo per il recupero del compenso nei confronti della parte assistita - Mancata opposizione - Conseguenze - Vincolo "ex iudicato" sul "quantum" ai fini della liquidazione dei compensi ex artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Insussistenza - Fondamento.

In tema di difesa d'ufficio, il ricorso al procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per richiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, sicché i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare. Nondimeno, essendo l'ingiunzione emessa verso il debitore e non potendo valere, ove non opposta, quale giudicato nei confronti dello Stato, detto decreto ingiuntivo rileva esclusivamente come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero dei crediti professionali. Ne consegue che, in mancanza di un vincolo "ex iudicato", il giudice penale può procedere ad una nuova ed autonoma liquidazione, destinata a sfociare nella formazione di un diverso titolo di pagamento, costituito dal decreto di liquidazione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31820 del 05/12/2019 (Rv. 656260 - 01)

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