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Ammissione - effetti - liquidazione da parte del giudice - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3606 del 08/02/2024 (Rv. 670001-02)

Avvocato e procuratore - onorari - prestazioni professionali - giudiziali penali - Patrocinio a spese dello Stato - Liquidazione del compenso al giudice - Opposizione dell’Avvocato contro il provvedimento che liquida il compenso - Applicabilità della riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002 - Esclusione - Fondamento.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, le spese sostenute per l'opposizione proposta dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione vanno liquidate in base al principio della soccombenza, ma senza alcuna possibilità di riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 155 del 2002 in quanto, esauritasi la prestazione resa a favore del soggetto patrocinato, l'oggetto del contendere verte unicamente sulla misura del compenso.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3606 del 08/02/2024 (Rv. 670001-02)