Ammissione - effetti - liquidazione da parte del giudice - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4048 del 14/02/2024 (Rv. 670370-01)
Avvocato e procuratore - onorari - prestazioni professionali – giudiziali penali - Difensore d’ufficio nel processo penale - Liquidazione dell’onorario - Applicazione delle norme in tema di patrocinio a spese dello Stato - Riduzione di cui all’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 - Fondamento.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore con riduzione del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che si possa ritenere che siffatta modalità di liquidazione costituisca violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4048 del 14/02/2024 (Rv. 670370-01)