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Ammissione - effetti - liquidazione da parte del giudice - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4082 del 14/02/2024 (Rv. 670316-01)

Decreto di pagamento dei compensi - Opposizione del difensore - Applicabilità degli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.

Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla "responsabilità delle parti per le spese".

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4082 del 14/02/2024 (Rv. 670316-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092